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Riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti

Per favorire il coordinamento della finanza pubblica e l'accesso alla proprietà dell'abitazione, l’articolo 5 del Piano casa prevede che i comuni, gli enti pubblici, anche territoriali, nonché le aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, comunque denominate, possono alienare gli immobili di loro proprietà facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale.

Le procedure per attuare la norma vengono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 66/2026. Nell'ambito delle procedure è riconosciuto il diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori, purché il soggetto interessato non sia proprietario di un'altra abitazione. Il decreto attuativo individua i criteri per la selezione degli immobili che, in ragione del loro valore di mercato, possono essere sottoposti alle procedure di alienazione. Alla destinazione dei proventi derivanti dalle alienazioni, da individuare in coerenza con il percorso della spesa netta di cui al regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, e fermo restando il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, si provvede con specifico provvedimento. Qualora i proventi siano di competenza degli enti territoriali, il provvedimento è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata.