Programmi infrastrutturali di edilizia integrata
Allo scopo di assicurare un'offerta abitativa coerente con le disponibilità economiche dei soggetti per i quali, senza potere accedere a programmi di edilizia residenziale pubblica in considerazione della loro condizione economica e patrimoniale, l'accesso al libero mercato abitativo in locazione o in acquisto per il conseguimento della casa di abitazione principale rappresenta comunque un onere non sostenibile, tenuto conto della condizione sociale ed economica attestata dal relativo indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), dell'età, della composizione del nucleo familiare sono realizzati programmi infrastrutturali di edilizia integrata, anche su aree urbane diverse, che si articolano nell'intero periodo di realizzazione del programma di investimento complessivo, volti a consentire l'accesso a un'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili. I programmi infrastrutturali sono realizzati con l'attrazione prevalente di investimenti privati e con le eventuali risorse pubbliche disponibili a legislazione vigente.
Possono presentare programmi infrastrutturali di edilizia integrata i soggetti privati, anche costituiti in forma di società di progetto o di veicolo societario appositamente costituito, in possesso dei seguenti requisiti:
a) capacità economica e finanziaria adeguata all'investimento programmato, da attestare mediante idonea documentazione rilasciata da un primario istituto di credito o da un fondo di investimento;
b) documentata esperienza nella realizzazione o nella gestione di programmi edilizi di dimensioni analoghe a quelle del programma proposto, da attestare mediante idonea documentazione tecnica;
c) impegno formale, da inserire nell'atto convenzionale con il comune, a mantenere la destinazione convenzionata degli immobili oggetto dei programmi infrastrutturali per l'intero periodo di vincolo.
Ai programmi infrastrutturali di edilizia integrata possono accedere anche studenti universitari fuori sede e lavoratori del settore privato per le relative esigenze abitative a carico del datore di lavoro che abbiano necessità di trasferirsi in un'altra località rispetto a quella di abitazione principale, ivi compresi i lavoratori stagionali.
La disciplina puntuale per la realizzazione dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata è contenuta nell’articolo 9 del decreto-legge 66/2026.