Videosorveglianza per finalità di polizia e utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale
Quando le immagini sono trattate dalle autorità competenti per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati trova applicazione il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, che ha recepito la direttiva (UE) 2016/680 e disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di polizia e di giustizia penale. Si tratta di un regime speciale rispetto alla disciplina generale del GDPR e prevede regole proprie in materia di liceità del trattamento, conservazione dei dati, sicurezza, tracciamento degli accessi ed esercizio dei diritti degli interessati. La distinzione interessa direttamente anche la Polizia locale, che può operare sia nell’ambito di funzioni amministrative sia, nei casi previsti dalla legge, nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria. La disciplina applicabile dipende dalla finalità concreta per la quale le immagini sono trattate. In definitiva, se le immagini sono utilizzate per attività amministrative, come la gestione della viabilità, la tutela del patrimonio comunale o l’accertamento di violazioni amministrative, trova applicazione la disciplina generale in materia di protezione dei dati personali. Se, invece, le immagini sono acquisite e utilizzate per prevenire, accertare o perseguire reati, ad esempio per individuare l’autore di un fatto penalmente rilevante o per trasmettere elementi all’autorità giudiziaria, il trattamento rientra nella disciplina speciale del D.Lgs. n. 51/2018.
Recentemente è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il decreto legislativo recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale", adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132 "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale", volta ad adeguare l'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689, il cosiddetto AI Act.
Il provvedimento contiene la prima disciplina organica dell'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia, fondata sulla sorveglianza e sulla responsabilità umana: le decisioni restano in capo all'operatore ed è esclusa l'adozione di decisioni produttive di effetti giuridici negativi sulla sola base dell'elaborazione automatizzata. Nel dettaglio, l'identificazione biometrica in tempo reale è ammessa in casi eccezionali, per periodi limitati e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria; è vietata la costituzione di banche dati biometriche mediante raccolta massiva e non mirata di informazioni dal web; per il riconoscimento facciale a posteriori sono previsti requisiti minimi della banca dati di riferimento, obblighi di cancellazione e garanzie di non incrementabilità dei dati usati nel confronto. È stata inoltre dettagliata, in una previsione autonoma, la posizione dell'utilizzatore professionale di sistemi ad alto rischio che ometta intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana.
Il decreto introduce nel codice penale l'articolo 437-bis, che punisce l'omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e la loro alterazione illecita, con pena graduata in funzione del bene giuridico esposto a pericolo. Con disposizioni distinte, il decreto rafforza anche la tutela civile del danneggiato, attraverso l'accesso alla documentazione tecnica del sistema, la presunzione del nesso di causalità, un foro alternativo prossimo alla residenza del danneggiato e l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione.
Inoltre, è stata assicurata la partecipazione degli enti territoriali, con modalità pattizie proprie, all'installazione e alla manutenzione delle componenti di intelligenza artificiale e delle tecnologie biometriche dei sistemi di videosorveglianza impiegati per il contrasto dei reati. Infine, sono stati esplicitati i poteri riconosciuti al Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito dei ruoli allo stesso attribuiti, con il suo coinvolgimento negli spazi di sperimentazione normativa e la precisazione delle modalità di trattamento dei dati operativi sensibili per le attività di ricerca e sperimentazione.
Sul provvedimento la Conferenza Unificata nella seduta del 20 luglio 2026 ha espresso, con atto Rep. n. 87/CU, parere favorevole sullo schema di decreto, limitatamente ai titoli I e III oggetto di esame.
Di particolare interesse per gli enti locali è la disciplina relativa all'integrazione di componenti di intelligenza artificiale destinate al riconoscimento facciale a posteriori nei sistemi di videosorveglianza la cui installazione sia già consentita da specifiche disposizioni di legge, per il contrasto dei reati. La disciplina assume particolare rilievo per i Comuni laddove tali tecnologie vengano integrate con le piattaforme comunali di videosorveglianza. Nel corso dell'esame in Conferenza Unificata, infatti, l'ANCI ha rappresentato che l'integrazione dei sistemi di intelligenza artificiale sulle piattaforme comunali di videosorveglianza richiede modalità pattizie specifiche rispetto a quelle riferibili ai proprietari o gestori di natura privatistica, anche al fine di assicurare una gestione ordinata dei sistemi in forma integrata tra amministrazione statale e amministrazioni locali e il corretto apporto dei flussi di dati.
Dopo aver acquisito il parere della Conferenza Unificata, del Garante della privacy e delle competenti Commissioni parlamentari, il decreto legislativo è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella seduta del 4 agosto 2026.