Semplificazioni e circolazione dei beni culturali

La legge 40/2026, con l’articolo 4 recante disposizioni in materia di semplificazione dei prestiti d'arte nonché di competitività del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale, introduce interventi di semplificazione e di razionalizzazione del quadro normativo in materia di autorizzazioni e circolazione dei beni culturali, finalizzati a rendere più efficienti i procedimenti amministrativi e a favorire la valorizzazione del patrimonio.

Le disposizioni intervengono su alcune norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio, con modifiche puntuali agli articoli 21, 48, 65, 68, 72.

In particolare, con riferimento all’art. 21, è disposta l’abrogazione della lettera b) del comma 1, con conseguente eliminazione di una specifica ipotesi di autorizzazione preventiva connessa al trasferimento dei beni, ferma restando l’applicazione degli obblighi di comunicazione e delle ulteriori forme di controllo previste dal Codice.

Con riferimento all’art. 48, relativo ai prestiti per mostre ed esposizioni, è introdotto un termine definito per il rilascio dell’autorizzazione, fissato in novanta giorni dalla richiesta, al fine di assicurare maggiore certezza dei tempi procedimentali.

L’articolo 65, come modificato dall’articolo 5 della legge in questione, è interessato dall’innalzamento della soglia economica a 50.000 euro, oltre la quale è richiesta l’autorizzazione per l’uscita definitiva di un bene culturale dal territorio nazionale, nonché dall’introduzione di una disciplina specifica per i beni librari. In particolare, per i beni librari è prevista una soglia più bassa, pari a 13.500 euro, in ragione della specificità e della particolare vulnerabilità di tale categoria di beni rispetto al rischio di dispersione del patrimonio bibliografico nazionale.

L’articolo 68 prevede, inoltre, la possibilità di ritirare la richiesta di attestato di libera circolazione prima della conclusione del procedimento, introducendo un elemento di maggiore flessibilità nella gestione delle istanze di esportazione.

Infine, sull’articolo 72 è operato un intervento di coordinamento testuale, volto ad allineare la disciplina alla nuova configurazione normativa.

Nel complesso, tali modifiche si inseriscono in un percorso di modernizzazione del quadro amministrativo, volto a coniugare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con quelle di semplificazione e di valorizzazione.

Nel complesso, la legge n. 40 del 2026 introduce un quadro organico di interventi volto a rafforzare la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso strumenti digitali, modelli di collaborazione pubblico-privato e una programmazione unitaria a livello nazionale.

In tale contesto, il ruolo degli Enti locali risulta ulteriormente valorizzato, sia nella fase di programmazione sia in quella di attuazione degli interventi, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale e con l’esigenza di promuovere una fruizione più ampia e diffusa del patrimonio culturale sul territorio.

La riforma è cioè orientata a favorire un sistema di valorizzazione maggiormente integrato con le realtà territoriali, anche in funzione della promozione dello sviluppo locale e del rafforzamento della coesione sociale.


Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026