L’attuazione della legge 132/2025: utilizzo dei sistemi di IA per attività di polizia e responsabilità civile e penale

Il decreto legislativo 160/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2026 e in vigore dal 30 settembre 2026, introduce una disciplina organica dell’impiego dei sistemi di IA nelle attività di polizia. Il decreto si fonda sulla sorveglianza e sulla responsabilità umana: le decisioni restano in capo all’operatore di polizia e quelle che possono produrre effetti giuridici negativi non possono essere adottate sulla sola base dell’elaborazione automatizzata.

Nel dettaglio, l’identificazione biometrica in tempo reale è ammessa solo in casi eccezionali, per periodi limitati e previa autorizzazione dell’autorità. È vietata la costituzione di banche dati biometriche mediante raccolta massiccia e non mirata di informazioni dal web.

Per il riconoscimento facciale a posteriori sono previsti requisiti minimi, obblighi di cancellazione e limiti all’ampliamento delle banche dati utilizzate per il confronto.

Sotto il profilo sanzionatorio, viene introdotto nel Codice penale l’articolo 437-bis, rubricato “Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi”. La norma punisce le condotte omissive o di alterazione con una pena graduata in funzione del bene giuridico esposto a pericolo, come l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato. Una previsione autonoma disciplina, inoltre, la posizione dell’utilizzatore professionale (deployer) di sistemi ad alto rischio che omette con dolo le misure di sorveglianza umana.

Viene inoltre rafforzata la tutela civile del danneggiato, attraverso l’accesso alla documentazione tecnica del sistema, la presunzione del nesso di causalità, un foro alternativo prossimo alla residenza del danneggiato e la possibilità di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione.

Il decreto assicura poi la partecipazione degli enti territoriali, mediante accordi con le amministrazioni competenti, all’installazione e alla manutenzione delle componenti di IA e delle tecnologie biometriche dei sistemi di videosorveglianza impiegati per il contrasto dei reati. Sono infine esplicitati i poteri del Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito dei suoi compiti, con il suo coinvolgimento negli spazi di sperimentazione normativa e la precisazione delle modalità di trattamento dei dati operativi sensibili per le attività di ricerca e sperimentazione.

Ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2026