Link e Allegati

L’attuazione della legge: la classificazione dei comuni montani

Con l’approvazione - nella seduta del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026 e la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2026 - della delibera motivata di autorizzazione ad adottare il DPCM recante la classificazione dei comuni montani, si avvia concretamente il percorso di attuazione delle nuove norme contenute nella legge sulla montagna (legge 131/2025 – Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane).

La legge, in particolare, l'art. 2, comma 1, prevede che con decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla  base dei dati  forniti  dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti  i  criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono  le  zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della legge medesima, in base ai parametri altimetrico e della pendenza; inoltre, dispone che, ai  fini  dell’adozione del provvedimento, il Dipartimento per gli  affari  regionali  e  le  autonomie della  Presidenza del Consiglio dei ministri   svolga apposita istruttoria tecnica anche  con  la  collaborazione  di  sei  esperti, designati dalla Conferenza unificata sulla base di  criteri  volti  a garantire il più ampio supporto informativo circa i diversi  tipi  e caratteristiche delle montagne entro quindici giorni  dalla data di entrata in vigore della legge. Con il decreto è definito contestualmente l'elenco dei comuni montani.

Sono considerati montani 3.715 Comuni sulla base del parametro altimetrico e di pendenza.

Si rimanda a successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per l’individuazione, nell'ambito dell’elenco dei comuni montani, dell'elenco o degli elenchi di comuni destinatari delle misure di sostegno previste dalla legge, prevedendo a tal fine un'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici e socioeconomici.

Nella seduta del 5 febbraio 2026 della Conferenza unificata, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'intesa mentre le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso mancata intesa, pur rappresentando che la maggioranza delle stesse era favorevole all'intesa. Di conseguenza, per adottare il decreto è stata attivata la procedura che prevede il coinvolgimento del Consiglio dei ministri, che può intervenire con deliberazione motivata, quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta. Pertanto, il Consiglio dei ministri nella seduta del 18 febbraio 2026 ha approvato con delibera motivata lo schema di decreto esaminato dalla Conferenza unificata, come modificato a seguito dei lavori della Conferenza stessa.

L’emanazione del DPCM è propedeutica alla maggior parte degli atti successivi che dovranno essere predisposti per l’attuazione delle norme della legge 131/2025.

Nella seduta della Conferenza Unificata del 5 febbraio 2026 è stato anche raggiunto un accordo con le Regioni, le Province e i Comuni sulle modalità di prima applicazione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani che apre la strada al riparto annuale del Fondo per lo sviluppo della montagna.

Di seguito i provvedimenti attuativi previsti dalla legge 131/2025 (fonte: Camera dei deputati)

Norma Atto Oggetto
Articolo 2, comma 1

D.P.C.M. previa intesa in Conferenza unificata

Definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza
Articolo 2, comma 1 D.P.C.M. previa intesa in Conferenza unificata Contestuale definizione dell'elenco dei comuni montani
Articolo 2, comma 2 D.P.C.M. previa intesa in Conferenza unificata Definizione, dei criteri per l’individuazione nell’elenco dei comuni montani, dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V, sulla base dell’adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici
Articolo 2, comma 2 D.P.C.M. previa intesa in Conferenza unificata Contestuale definizione degli elenchi dei comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V


Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2026