Le novità di diretto interesse per gli Enti locali
Il nuovo impianto normativo in materia di rifiuti attribuisce agli Enti locali un ruolo operativo rafforzato, riconoscendo loro nuove funzioni di controllo, accertamento e coordinamento territoriale.
Le innovazioni introdotte incidono direttamente sulle attività quotidiane dei Comuni, semplificando le procedure e potenziando gli strumenti a disposizione delle amministrazioni locali e delle Polizie Municipali.
In particolare, per quanto riguarda i controlli, i Comuni possono utilizzare le immagini acquisite dai propri sistemi di videosorveglianza, anche per accertare abbandoni di rifiuti e violazioni al Codice della Strada. L’uso della videosorveglianza comunale diventa dunque parte integrante dell’attività di accertamento prevista dall’art. 13 della legge 689/1981, rafforzando la capacità dei Comuni di documentare gli abbandoni e attivare rapidamente i procedimenti sanzionatori.
La legge poi conferma e valorizza il ruolo del Sindaco quale autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative per i cosiddetti micro-abbandoni – ossia l’abbandono di piccoli rifiuti, mozziconi, imballaggi, fazzoletti e materiali di dimensioni ridotte.
Alla luce della nuova disciplina sono sanzioni amministrative di competenza comunale le ipotesi di: abbandono di prodotti da fumo; abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni; i casi di deposito irregolare di rifiuti urbani accanto ai contenitori stradali.
Una delle novità di maggiore rilievo riguarda gli abbandoni di rifiuti effettuati mediante l’uso di veicoli. Per tali condotte sono previste sanzioni pecuniarie e la sospensione della patente di guida, la cui durata varia in funzione della gravità dell’illecito. Emerge un più forte nesso tra sicurezza della circolazione e tutela ambientale, riconoscendo che l’abbandono di materiali e rifiuti sulle carreggiate costituisce un pericolo sia per l’ambiente sia per la sicurezza dei cittadini.
Sul piano operativo, la legge autorizza una spesa di 15 milioni di euro per il 2025 destinata agli interventi per l’area denominata “Terra dei Fuochi”, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie, affidati al Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati. Accanto al Commissario unico, la legge istituisce – con l’art. 9 bis rubricato “Misure per rafforzare lo sviluppo del Mezzogiorno” - presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per il Sud, che raccoglie le funzioni della precedente Struttura di missione ZES e coordina le politiche di risanamento e valorizzazione dei territori del Mezzogiorno.
Infine, viene rafforzata la cooperazione istituzionale tra Prefetture, Regioni, ARPA e Polizie Locali, attraverso strumenti di coordinamento tecnico e formazione congiunta. I Comuni sono chiamati a partecipare attivamente alla mappatura dei siti, alla segnalazione delle aree a rischio e alla programmazione degli interventi di bonifica, con un approccio integrato che ne consolida il ruolo di primo presidio di legalità ambientale e favorisce una gestione più tempestiva ed efficace delle criticità sul territorio.