Atto n. 883 del 24 marzo 2026
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto dell’incremento di 220 milioni di euro, per l'anno 2026, del fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI
Nella seduta del 24 marzo 2026
VISTO l’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni fino a 3000 abitanti, per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione da corrispondere ai sindaci e agli amministratori locali;
VISTO il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 23 luglio 2020, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa nella seduta del 23 giugno 2020, con il quale si è proceduto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, a ripartire il menzionato fondo;
VISTO l’articolo 1, comma 583 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:
- 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
VISTO il comma 584 dell’articolo 1 della menzionata legge n. 234/2021, il quale dispone che, in sede di prima applicazione, l’indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell’anno 2022 e al 68 per cento nell’anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583 e che, a decorrere dall’anno 2022, la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio;
VISTO il comma 585 dell’articolo 1 della medesima legge n. 234/2021, il quale dispone che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119;
VISTO il successivo comma 586 dell’ articolo 1 della citata legge n. 234/2021, il quale - a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci e agli amministratori locali, previste dai commi 583, 584 e 585 del medesimo articolo 1- incrementa il fondo di cui al richiamato articolo 57-quater, comma 2, di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024;
VISTO il comma 587 del citato articolo 1 della legge n. 234/2021, il quale dispone che le suddette risorse siano ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che il comune beneficiario sia tenuto a riversare l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario ad apposito capitolo di entrata nel bilancio dello Stato;
VISTA l’intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città in data 18 dicembre 2025 sullo schema di decreto interministeriale, con il quale è stato ripartito, per l’anno 2025, l’incremento del fondo di cui al richiamato articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124/2019;
VISTO lo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, trasmesso, con i relativi allegati - Nota metodologica anno 2026 e Piano di riparto anno 2026 - dal Ministero dell’interno in data 11 marzo 2026, recante riparto dell’incremento di 220 milioni di euro, per l'anno 2026, del fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019;
CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 12 marzo 2026, stante le osservazioni dei rappresentanti dell’ANCI riguardo una più puntuale definizione degli aspetti legati all’anagrafica ed alla popolazione dei comuni per le fattispecie individuate nel corso della discussione e in considerazione di quanto rilevato dai rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, è stata condivisa la necessità di convocare una successiva riunione tecnica all’esito degli approfondimenti richiesti nel corso della medesima riunione;
VISTA la nuova versione dello schema di decreto, con i relativi allegati, trasmessa dal Ministero dell’interno - all’esito degli approfondimenti effettuati con l’ANCI - in data 12 marzo 2026, e contestualmente diramata;
TENUTO CONTO che, nella successiva riunione tecnica del 16 marzo 2026, i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze non hanno formulato osservazioni e quelli dell’ANCI hanno espresso assenso tecnico;
RILEVATO che nell’odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l’ANCI nell’esprimere parere favorevole all’intesa e soddisfazione per la definizione del riparto entro il primo trimestre dell’anno, ha manifestato preoccupazione per la mancata proroga del termine del 31 dicembre 2025, previsto dall’articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, in assenza della quale viene meno la clausola di salvaguardia che ha consentito l’utilizzo del contributo anche nel caso di rinuncia parziale dell’indennità da parte degli amministratori locali;
RILEVATO che l’UPI ha espresso parere favorevole all’intesa;
SANCISCE INTESA
ai sensi dell’articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto dell’incremento di 220 milioni di euro, per l'anno 2026, del fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Il Segretario
Anna Lucia Esposito
Il Ministro dell’Interno
Matteo Piantedosi