Sicurezza e controlli nei pubblici esercizi: impatto sulle Commissioni comunali di vigilanza
4 marzo 2026La direttiva del Ministero dell’Interno del 19 gennaio 2026 – adottata a seguito della tragedia di Capodanno avvenuta nella località svizzera di Crans Montana – richiama tutti gli attori istituzionali facenti parte del sistema collaudato di sicurezza, imperniato su regole e procedure molto rigorose, a rafforzare l’attività di verifica sul rispetto della disciplina vigente, con particolare attenzione alla corrispondenza tra condizioni autorizzate e condizioni effettive di esercizio.
La Direttiva si inserisce in un impianto normativo ormai consolidato: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e il D.P.R. del 28/5/2001 n. 311- Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
La Commissione comunale di vigilanza è chiamata a svolgere una valutazione sostanziale e dinamica, eventualmente anche in occasione di eventi specifici.
La Direttiva richiama la necessità di controlli coordinati tra Prefetture, Forze di Polizia, Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco e Polizia Locale. In tale contesto, la Commissione comunale diventa snodo tecnico-amministrativo tra funzione autorizzatoria comunale e sistema di sicurezza pubblica statale.
Per molte amministrazioni sarà necessario rivedere le modalità di sopralluogo, rafforzare i controlli tecnici, prevedere anche maggiori controlli successivi al rilascio dell’agibilità, migliorare il coordinamento con SUAP e uffici commercio delle Amministrazioni comunali.
L’accento posto sulla verifica delle condizioni reali di esercizio richiama indirettamente anche i profili di responsabilità:
- del gestore, per difformità tra attività autorizzata e attività esercitata;
- del tecnico asseveratore, per dichiarazioni non rispondenti allo stato dei luoghi;
- dell’amministrazione, in caso di vigilanza inadeguata a fronte di situazioni palesemente difformi.
La Direttiva rafforza dunque la dimensione preventiva del controllo, con l’obiettivo di evitare che irregolarità amministrative si traducano in situazioni di pericolo concreto. Per le Commissioni comunali di vigilanza ciò significa: essere d’ausilio agli altri attori istituzionali per effettuare sopralluoghi, volti ad accertare in modo puntuale e sistematico, che vengano osservate le norme e le condizioni imposte all’atto del parere di agibilità rilasciate a suo tempo alla struttura e che i meccanismi di sicurezza attiva e passiva funzionino regolarmente. In definitiva, la sicurezza dei luoghi di aggregazione non può essere affidata alla sola correttezza documentale: occorre una vigilanza effettiva, continua e proporzionata al rischio, capace di intercettare le criticità prima che si traducano in emergenze.
Fonte: Ministero dell’Interno – Uffici Territoriali del Governo