Prevenzione sismica: il Programma nazionale per la mitigazione della vulnerabilità degli edifici pubblici
10 settembre 2026Con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 31 luglio 2026, è stato approvato il programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici. Il programma si avvale principalmente del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 400 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.
Le risorse del fondo pari a 45 milioni di euro per l’anno 2024 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, per complessivi 285 milioni di euro, sono confluite nel capitolo 993 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito di competenza del Dipartimento “Casa Italia”.
Il programma segna il passaggio dalla previsione del Fondo alla costruzione di un percorso operativo: censimento e verifiche, selezione degli interventi, finanziamento dei lavori, monitoraggio e possibile revoca delle somme.
Nel programma sono previste tre linee d’azione:
la prima, con una dotazione pari a 35 milioni di euro, prevede il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici;
la seconda, con una dotazione pari a 221,5 milioni di euro, è relativa al finanziamento degli interventi strutturali di riduzione del rischio sismico (miglioramento e adeguamento sismico);
la terza, con una dotazione pari a 28,5 milioni di euro, prevede il potenziamento delle attività di prevenzione strutturale tra quelle finanziate dall'articolo 11 del Dl n.39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009.
Il programma è stato predisposto dalla Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, istituita con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 7 febbraio 2024.
La Cabina di coordinamento presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento “Casa Italia” e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è composta da rappresentanti dei Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dell’interno, della difesa, della cultura, dell’istruzione e del merito, dell’università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, nonché dell’Agenzia del demanio, della Conferenza delle regioni, dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell’Unione delle province d’Italia (UPI).
Il programma, declinato attraverso diverse linee di azione delle quali sono responsabili le amministrazioni di settore, individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti.
All’attuazione del programma possono concorrere – oltre alle risorse dell’apposito Fondo istituito - risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse dell’Unione europea e nazionali della coesione allo scopo destinate.
Prossimi step della Cabina di coordinamento:
redigere apposite linee guida che definiscono le modalità operative per l’attuazione del programma, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto;
acquisire da ciascuna Amministrazione interessata le graduatorie degli edifici da sottoporre a verifica di vulnerabilità, entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto;
acquisire entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto da ciascuna Amministrazione interessata, ai fini della formazione della relativa graduatoria, l’elenco di interventi per i quali si richiede il finanziamento, i quali dovranno essere corredati del cronoprogramma di realizzazione, che preveda l’ultimazione dei lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2028;
sulla base degli elenchi di cui al precedente punto, entro 60 giorni dalla loro acquisizione da ciascuna Amministrazione interessata, elaborare la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, corredati del relativo Codice unico di progetto e del cronoprogramma di cui alla lettera c), da approvarsi, unitamente ai casi e alle modalità di revoca dei finanziamenti, entro i successivi 30 giorni, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, trasmesso per informativa al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato.
Gli atti di impegno e pagamento delle risorse del Fondo sono gestiti dal Dipartimento Casa Italia.
Fonte: Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare