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Federalismo fiscale e tributi locali: le nuove disposizioni per gli enti locali

31 agosto 2026

È entrato in vigore il 12 agosto 2026 il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.

Il provvedimento, adottato in attuazione dei principi della legge delega per la riforma fiscale, interviene sul rapporto tra amministrazioni territoriali e contribuenti, rafforzando gli strumenti di collaborazione, informazione e assistenza e introducendo nuove disposizioni in materia di accertamento e riscossione.

Tra le principali novità, il decreto prevede che regioni ed enti locali potenzino la diffusione delle informazioni tributarie e i servizi di assistenza e consulenza, anche mediante strumenti digitali, favorendo la semplificazione degli adempimenti e l’adempimento spontaneo. Sono inoltre previste misure per agevolare l’accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità, la compensazione tra tributi dello stesso ente e il tempestivo rimborso delle somme indebitamente riscosse.

Gli enti territoriali dovranno adeguare i propri ordinamenti ai principi generali dello Statuto dei diritti del contribuente, individuando altresì gli atti per i quali non trova applicazione il diritto al contraddittorio informato ed effettivo.

Particolare attenzione è riservata alla prevenzione del contenzioso e alla regolarizzazione spontanea. Prima dell’avvio dell’attività di accertamento, regioni ed enti locali potranno inviare comunicazioni preventive contenenti gli elementi utilizzati per determinare l’obbligazione tributaria, consentendo al contribuente di regolarizzare la propria posizione mediante ravvedimento. Potranno inoltre essere trasmessi avvisi bonari per la sistemazione di versamenti tardivi, parziali o omessi, con sanzioni ridotte. Il contribuente avrà 60 giorni per fornire chiarimenti, documentazione e ricevute di pagamento, nonché per segnalare eventuali dati non considerati o erroneamente valutati dall’ente.

Il decreto estende inoltre al comparto territoriale alcune disposizioni del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza relative al trattamento dei debiti tributari, consentendo di ricomprendere regioni, comuni, province e città metropolitane nelle procedure che prevedono il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari.

Rilevante è anche la revisione della disciplina dell’albo dei soggetti privati che svolgono attività di accertamento e riscossione delle entrate regionali e locali. Il nuovo articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 istituisce un albo presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, articolato in una sezione separata per i soggetti che svolgono esclusivamente attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione. Sono disciplinati, tra l’altro, i criteri professionali e morali, le incompatibilità, la sospensione e la cancellazione dall’albo, il monitoraggio periodico delle condizioni di idoneità, nonché i requisiti patrimoniali, differenziati in relazione alla dimensione degli enti e alla tipologia di attività svolta.

Sul fronte della riscossione dei tributi regionali, il provvedimento estende alle regioni il modello dell’accertamento esecutivo, già applicabile agli enti locali – compresi i comuni – ai sensi dell’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019.

Per gli atti di accertamento relativi a tributi regionali emessi dal 1° gennaio 2027, salvo diversa decorrenza stabilita dalla legge regionale, l’avviso dovrà contenere l’intimazione al pagamento, dovrà contenere l’indicazione che costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento,  procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. In tal modo, decorso il termine per l’adempimento, sarà consentito l’avvio delle procedure cautelari ed esecutive senza la preventiva emissione della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale. È prevista, in via ordinaria, una sospensione dell’esecuzione di 180 giorni dall’affidamento in carico degli atti di accertamento al soggetto legittimato alla riscossione forzata, ridotta a 120 giorni nei casi in cui la riscossione sia effettuata dallo stesso soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento.

Fonte notizia: Gazzetta Ufficiale