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Esenzione IMU sui terreni agricoli dei comuni montani

21 aprile 2026

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con la Risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito ai criteri di individuazione dei comuni montani ai fini dell’esenzione dall’IMU sui terreni agricoli.

La risoluzione richiama la normativa vigente (art. 1, comma 758, lett. d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160), secondo cui sono esenti dall’IMU i terreni agricoli situati in aree montane o collinari individuate sulla base dei criteri stabiliti dalla circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993.

In particolare, il Dipartimento delle finanze precisa che l’elenco dei comuni montani contenuto nello schema di regolamento, previsto dall’art. 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131 e allegato alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026, non può essere utilizzato ai fini dell’esenzione fiscale.

Viene chiarito, infatti, che la nuova classificazione dei comuni montani prevista dalla legge sulla montagna non è applicabile per espressa previsione della medesima legge che, all’art. 2, comma 3, esclude espressamente tale utilizzo ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune nonché ai fini dell'esenzione IMU per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani.

Pertanto, per l’individuazione dei comuni montani nei quali i terreni agricoli sono esenti dall’IMU, continua a trovare applicazione l’elenco allegato alla circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993.

Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze

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