Enti locali: parere dell’Agenzia delle Entrate su applicazione Iva nella gestione dei rifiuti
30 gennaio 2026Con la risposta n. 310 dell’11 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime Iva applicabile ai contratti di gestione dei rifiuti urbani che includono anche la gestione della Tari e i rapporti con l’utenza.
Il chiarimento nasce da un quesito di un Comune che, richiamando le delibere Arera e il metodo tariffario MTR2, che disciplina la determinazione dei costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e della Tari, sosteneva l’unitarietà della prestazione e chiedeva l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% a tutte le attività comprese nel contratto unico, incluse quelle amministrative, oppure la loro qualificazione come prestazioni accessorie ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. n. 633/1972.
L’Agenzia ha distinto le diverse componenti del servizio, confermando che le attività di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani rientrano tra i servizi di igiene urbana soggetti a Iva con aliquota ridotta del 10%. Diversamente, la gestione della Tari e i rapporti con l’utenza costituiscono attività amministrative autonome di accertamento e riscossione, da assoggettare all’aliquota ordinaria.
Il perimetro unitario definito dalla delibera Arera n. 385/2023 rileva sul piano regolatorio, ma non incide sull’applicazione dell’Iva. In presenza di un corrispettivo unico per prestazioni soggette ad aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata, salvo distinta evidenziazione dei corrispettivi. È inoltre esclusa la natura accessoria della gestione della Tari, in quanto priva di un nesso funzionale indispensabile rispetto al servizio di gestione dei rifiuti.
Ne consegue che l’aliquota Iva del 10% si applica esclusivamente alle attività di gestione dei rifiuti, mentre la gestione della Tari e i rapporti con l’utenza restano soggetti a Iva ordinaria.