Contributi elettorali: ANAC chiarisce gli obblighi di trasparenza e tutela della privacy
7 settembre 2026La delibera ANAC n. 295 del 21 luglio 2026 chiarisce le modalità di pubblicazione dei contributi elettorali superiori a 3.000 euro annui. Per persone fisiche e imprese individuali va indicato l’importo, oscurando il nominativo del donatore. Per società ed enti va pubblicata anche la denominazione. I dati oscurati sono visionabili su richiesta, secondo le regole dell’accesso civico generalizzato.
Le amministrazioni sono tenute a pubblicare le dichiarazioni relative a finanziamenti, contributi e servizi ricevuti per la campagna elettorale quando l’importo erogato nel corso dell’anno dal singolo soggetto supera 3.000 euro. Le dichiarazioni devono essere pubblicate entro tre mesi dalla proclamazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Organizzazione”, insieme alle dichiarazioni reddituali e patrimoniali e a quelle sulle spese e sulle obbligazioni per la propaganda elettorale.
L’Autorità nazionale anticorruzione distingue le modalità di pubblicazione in base alla natura del soggetto donatore.
Per le persone fisiche, incluse le imprese con ditta individuale, deve essere pubblicato l’importo del contributo, ma il nominativo del donatore deve essere oscurato e sostituito dalla dicitura “persona fisica”. La scelta deriva dalla necessità di tutelare il dato relativo all’orientamento politico, riconducibile alle categorie particolari di dati personali previste dall’articolo 9 del RGPD. Per persone giuridiche ed enti, invece, non trovano applicazione le medesime esigenze di tutela dei dati personali: devono essere pubblicati, pertanto, sia la denominazione dell’ente sia l’importo erogato.
I nominativi oscurati non sono sottratti in modo assoluto alla conoscibilità. Le amministrazioni devono indicare nella medesima sezione di “Amministrazione trasparente” la possibilità di visionare tali dati su richiesta, secondo le regole dell’accesso civico generalizzato, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, previa valutazione della richiesta nel caso concreto e nel rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 5-bis del medesimo decreto, nonché della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, del principio di minimizzazione dei dati. Restano esclusi, pertanto, i dati non necessari rispetto all’interesse pubblico, quali data di nascita, residenza, recapiti, codice fiscale, partita IVA e dati bancari; i dati personali acquisiti non possono inoltre essere riutilizzati in violazione della disciplina di protezione dei dati personali.
La delibera precisa, inoltre, che l’obbligo non si applica ai componenti degli organi di indirizzo politico eletti nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. L’esclusione opera anche se tali titolari assumono successivamente un incarico politico in enti di secondo livello, quali Province, Città metropolitane, Comunità montane, Unioni di Comuni, Consorzi di enti locali e altre forme associative previste dal Testo unico degli enti locali.
Con la delibera n. 295 del 21 luglio 2026, ANAC ha fornito indicazioni sulle modalità di pubblicazione dei contributi ricevuti a sostegno della campagna elettorale dai titolari di cariche politiche elettive di livello statale, regionale e locale, in attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 33/2013.
La delibera ANAC n. 295/2026 individua modalità uniformi di pubblicazione dei contributi elettorali, differenziate in base alla natura del soggetto erogatore e dirette a contemperare gli obblighi di trasparenza con la protezione dei dati personali.
Fonte notizia: ANAC