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Comuni montani: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento n. 121/2026

8 luglio 2026

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2026, definisce i criteri per la classificazione dei comuni montani, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131 (Legge sulla montagna).

Ai sensi del DPCM sono montani i comuni che soddisfano i criteri previsti da almeno una delle seguenti lettere:

a) almeno il 20% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 25% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;

b) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 350 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;

c) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 400 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline; 

d) altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri sul livello del mare;

e) i comuni con altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 300 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, appartenenti a Province con territorio interamente montano e confinanti con Stati esteri, riconosciute ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, o della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge 12 settembre 2025, n. 131. 

 Sono, inoltre, classificati come montani:  

a) i comuni che confinano esclusivamente con uno o più comuni che soddisfano almeno uno dei criteri riportati sopra, oppure con i suddetti comuni e uno Stato estero oppure con uno Stato estero, purché l'altitudine media della superficie del territorio comunale sia pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline; 

b) i comuni appartenenti a  un  gruppo  di  comuni  tra  di  loro confinanti,  fino  a  un  numero  massimo  di  cinque,  ciascuno  con altitudine media pari o superiore a 200 metri sul livello  del  mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli  da  pesca,  stagni, saline, a condizione  che  il  gruppo  di  comuni  sia  completamente circondato da comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui  sopra, oppure da tali comuni e uno  Stato  estero,  oppure  da  uno Stato estero.

Sulla base di questi criteri sono classificati come montani 3.715 Comuni riportati nell’elenco allegato al regolamento.

 

FONTE: Gazzetta Ufficiale

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