Compensi Amministratori di Società partecipate, criteri più flessibili ma vincolati a parametri oggettivi
1° aprile 2026Con la Deliberazione n. 9/Sezaut/2026/Qmig, depositata il 23 marzo 2026, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha fornito chiarimenti in materia di determinazione dei compensi degli Amministratori delle Società a controllo pubblico di Regioni ed Enti Locali.
La Nota interviene su una questione interpretativa relativa all’applicazione dell’art. 11, comma 7, del Dlgs. n. 175/2016 (Tusp), che, in assenza del Decreto ministeriale attuativo previsto dal comma 6, continua a fare riferimento al criterio della “spesa storica” sostenuta nell’anno 2013.
La Corte chiarisce che il parametro della spesa storica non ha carattere assoluto e può essere superato in 2 ipotesi:
- in caso di assenza di costi nel 2013 per gli Amministratori;
- in presenza di un costo storico irrisorio o non significativo, tale da risultare sostanzialmente inesistente, soprattutto quando la Società abbia subito rilevanti modifiche nel tempo (oggetto sociale, governance o struttura), fino a configurarsi come soggetto sostanzialmente nuovo.
In tali situazioni, l’Amministrazione controllante può individuare un parametro alternativo, purché adeguatamente motivato.
La Magistratura contabile precisa, tuttavia, che non è riconosciuta una libertà piena agli Enti: la determinazione dei compensi deve rispettare i Principi di ragionevolezza, proporzionalità ed economicità, oltre agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.
Resta inoltre fermo il limite massimo complessivo previsto dalla normativa vigente per i compensi degli amministratori e dirigenti pubblici.
In assenza o inadeguatezza del parametro storico, i compensi devono essere determinati sulla base di Indicatori oggettivi, tra cui:
- dimensioni economico-finanziarie della società (volume d’affari, patrimonio netto, utili);
- complessità dell’incarico e responsabilità connesse;
- professionalità richiesta;
- confronto con compensi medi di mercato per ruoli analoghi;
- coerenza con l’equilibrio economico complessivo e con le retribuzioni interne.
Il Principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie è destinato a orientare l’attività delle Sezioni regionali della Corte dei conti, chiamate a uniformarsi a tali criteri nelle attività di controllo.
La Deliberazione evidenzia infine le criticità derivanti dal perdurare di un regime transitorio basato sulla spesa storica evidenziando la necessità di un intervento normativo che definisca in via strutturale i criteri di determinazione dei compensi.
Fonte: Corte dei conti