Ambiente e clima: dal 2027 un Fondo da 11 milioni di euro annui per gli investimenti dei Comuni
13 ottobre 2026Per gli enti locali il decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177 presenta tre elementi di particolare rilievo:
nuove opportunità di finanziamento per interventi ambientali urgenti ma non emergenziali;
accelerazione delle procedure nelle bonifiche e negli interventi contro il dissesto idrogeologico;
semplificazioni operative nella gestione dei cantieri e nell'economia circolare, con potenziali riflessi sulla riduzione dei tempi amministrativi e dei costi di intervento.
Un nuovo Fondo per gli investimenti dei Comuni
Tra le principali novità figura l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un Fondo destinato a finanziare investimenti dei Comuni connessi a eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima, con una dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
Il Fondo finanzia investimenti comunali connessi a eventi imprevedibili che non danno luogo agli eventi emergenziali di rilievo regionale o nazionale previsti dall’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del Codice della protezione civile, ma richiedono comunque interventi tempestivi.
Il finanziamento può riguardare eventi legati a crisi del ciclo dei rifiuti, alla conservazione della flora e della fauna autoctone, anche fluviali, lacustri e marine, al deterioramento ecologico, compreso quello delle acque, e ad altri effetti riconducibili ai cambiamenti climatici.
Le modalità di accesso e l’importo massimo concedibile saranno definiti con un decreto ministeriale da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. Per ciascun evento il contributo concedibile non potrà comunque superare 1 milione di euro. Le domande dovranno contenere anche il cronoprogramma procedurale e di realizzazione dell'intervento. I Comuni beneficiari potranno avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house, con costi finanziabili fino all'1% del contributo concesso. È inoltre prevista la revoca del finanziamento se entro 180 giorni dalla concessione non viene assunta alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per l'attuazione dell'intervento.
Le altre novità di interesse per gli enti locali
Il decreto inoltre:
rafforza il supporto ai Commissari di Governo per il dissesto idrogeologico, consentendo di finanziare attività di assistenza tecnico-specialistica fino al 2% delle risorse destinate agli interventi;
introduce una disciplina semplificata per il riutilizzo diretto, nel medesimo sito di produzione, delle terre e rocce da scavo prodotte nei “cantieri puntuali” in quantità non superiore a 20 metri cubi, nel rispetto delle condizioni e delle esclusioni previste dal decreto;
fissa in 150 giorni il termine entro il quale la Provincia deve concludere le indagini e adottare l’ordinanza motivata nei confronti del responsabile della contaminazione; in caso di inerzia è previsto l’intervento sostitutivo della Regione, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente;
innalza a 200 milioni di euro le risorse destinate agli interventi urgenti di risanamento e bonifica dell’area denominata “Terra dei Fuochi”.
Il decreto è entrato in vigore il 9 ottobre 2026 ed è ora all'esame del Parlamento per la conversione in legge.
Fonte: Gazzetta Ufficiale