Acquisti pubblici, definiti i criteri di ripartizione del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi per il 2026
26 ottobre 2026È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 230 del 3 ottobre 2026, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 settembre 2026, recante i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l’anno 2026.
Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha istituito il Fondo per sostenere gli interventi di razionalizzazione della spesa pubblica attraverso l’aggregazione della domanda e la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi.
Il Fondo finanzia le attività svolte dai soggetti aggregatori, nell’ambito del sistema di centralizzazione degli acquisti pubblici, con l’obiettivo di favorire l’efficienza delle procedure di approvvigionamento e una gestione più razionale delle risorse pubbliche.
L’articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 costituisce la base normativa specifica del sistema dei soggetti aggregatori: prevede l’elenco che comprende Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali, nonché il Tavolo tecnico coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze. L’appartenenza al sistema va distinta dal possesso dei requisiti stabiliti per accedere al finanziamento annuale.
Il decreto del 7 settembre 2026 definisce i requisiti di accesso e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l’esercizio 2026, in coerenza con la finalità di sostenere le attività dei soggetti aggregatori.
Il quadro generale è completato dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, con particolare riferimento agli articoli 62 e 63.
Per gli enti locali, il decreto rileva in quanto sostiene il funzionamento e le attività dei soggetti aggregatori ai quali le amministrazioni possono o devono ricorrere nei casi previsti dalla normativa vigente. Non introduce un nuovo contributo generalizzato destinato ai Comuni né nuovi obblighi di acquisto.
L’Allegato A indica le percentuali di ripartizione della dotazione del Fondo tra i diversi requisiti utilizzati per il calcolo delle quote spettanti ai soggetti aggregatori:
Copertura delle categorie merceologiche: 40%
Valore delle iniziative: 15%
Realizzazione delle iniziative: 15%
Supporto ad altri soggetti aggregatori: 15%
Richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori: 4%
Presidio merceologico mediante contratti stipulati: 3%
Ricorso agli strumenti di negoziazione di altri soggetti aggregatori: 3%
Portale dei soggetti aggregatori e interoperabilità delle banche dati: 5%
Le percentuali si riferiscono alla ripartizione della dotazione del Fondo tra i requisiti individuati dal decreto e non rappresentano quote direttamente attribuite ai singoli enti locali.
Fonte: Gazzetta Ufficiale