Canone Unico Patrimoniale: la sentenza della Cassazione n. 12225/2026

Data 29/07/2026

Con la sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto un rilevante contrasto interpretativo concernente la natura giuridica del Canone Unico Patrimoniale (CUP), introdotto dall'articolo 1, commi 816-847, della Legge n. 160/2019, affermando il principio secondo cui tale entrata ha sempre natura tributaria, con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione tributaria.

A partire dal 2021, il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, ha sostituito: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La questione

La pronuncia trae origine da un rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., nell'ambito di una controversia relativa a un avviso di accertamento concernente il CUP per esposizioni pubblicitarie. Il giudice rimettente aveva evidenziato l'esistenza di orientamenti contrastanti circa l’individuazione del giudice munito del potere giurisdizionale:

  • un primo orientamento favorevole alla giurisdizione tributaria;

  • un secondo orientamento favorevole alla giurisdizione ordinaria;

  • un terzo orientamento intermedio, che proponeva una valutazione caso per caso in base al contenuto della pretesa.

Il ragionamento delle Sezioni Unite

Premesso che, ai fini del riparto di giurisdizione, assume rilievo l'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3-bis della legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale devolve alla giurisdizione tributaria “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”, la Corte muove dal principio consolidato secondo cui la qualificazione di una prestazione come tributo non dipende dal nomen iuris utilizzato dal legislatore, ma dai caratteri sostanziali dell'entrata. Richiamando la giurisprudenza costituzionale e la propria elaborazione in materia, le Sezioni Unite ribadiscono che una prestazione assume natura tributaria quando presenta le seguenti caratteristiche:

  1. doverosità dell'obbligazione;

  2. assenza di un rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione;

  3. collegamento a un presupposto economicamente rilevante;

  4. destinazione delle risorse al finanziamento della spesa pubblica. 

Applicando tali criteri al CUP, la Corte evidenzia che:

  • il canone nasce direttamente dalla legge;

  • il pagamento è imposto indipendentemente dalla volontà del soggetto passivo;

  • l'obbligazione sussiste anche in caso di occupazione o diffusione pubblicitaria abusiva;

  • la concessione o autorizzazione non rappresenta il titolo genetico dell'obbligo, ma solo un elemento procedimentale;

  • le somme riscosse sono destinate alle esigenze finanziarie degli enti locali.

Il superamento della distinzione tra TOSAP e COSAP

Particolarmente significativa è la ricostruzione operata dalla Corte rispetto ai prelievi sostituiti dal CUP. Le Sezioni Unite osservano che il nuovo canone ha assorbito sia tributi (TOSAP, imposta comunale sulla pubblicità) sia entrate patrimoniali (COSAP), ma il legislatore ha costruito il nuovo istituto adottando prevalentemente la struttura e la disciplina dei prelievi tributari. Secondo la Corte, la disciplina del CUP ha definitivamente superato la tradizionale distinzione tra TOSAP, qualificata dalla giurisprudenza come tributo e COSAP, considerata corrispettivo di una concessione amministrativa e quindi entrata patrimoniale. Nel nuovo sistema, infatti, il presupposto impositivo è l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario in sé e non il rilascio della concessione. Di conseguenza, viene meno quel rapporto sinallagmatico che aveva giustificato la qualificazione patrimoniale della COSAP.

La portata del principio enunciato

La Corte esclude qualsiasi distinzione tra occupazione di suolo pubblico, diffusione di messaggi pubblicitari, occupazioni autorizzate o abusive e fattispecie riconducibili ai precedenti istituti sostituiti dal CUP. La natura tributaria riguarda l'intero istituto in modo unitario e non può essere modulata in funzione della singola fattispecie concreta. Il principio di diritto enunciato prevede che “Il canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019 ha, in ogni caso, natura tributaria”.

Osservazioni conclusive

La sentenza assume un'importanza strategica per il contenzioso degli enti locali e dei contribuenti poiché pone fine all'incertezza giurisprudenziale sviluppatasi dopo l'introduzione del CUP. L'effetto pratico immediato consiste nella riconduzione di tutte le controversie relative ad accertamento, liquidazione, riscossione e sanzioni concernenti il Canone Unico Patrimoniale nell'ambito della giurisdizione tributaria, con esclusione della competenza del giudice ordinario. La decisione appare inoltre coerente con la finalità perseguita dal legislatore del 2019 di realizzare un prelievo unitario, semplificando il sistema delle entrate locali e superando la frammentazione precedente. Le Sezioni Unite privilegiano quindi una lettura sostanzialistica del CUP, valorizzandone la funzione impositiva piuttosto che la denominazione formale di "canone patrimoniale".